Il Codice del Terzo Settore – Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii. – ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte.
Gli Enti del Terzo Settore (ETS)
Ai sensi dell’art. 4 del Codice sono Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:
le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40);
le reti associative (artt. 41 e ss.);
le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice.
Ulteriori novità introdotte dal CTS:
- il Consiglio Nazionale del Terzo Settore (CNTS) (artt. 58 e ss.);
- l’Organismo Nazionale di Controllo (ONC) (artt. 64 e ss.);
- la previsione, una volta reso operativo il RUNTS, di un procedimento semplificato per il riconoscimento della personalità giuridica degli ETS in deroga al d.p.r. 361/2000 (art. 22);
- la revisione, il riordino e un impiego maggiormente sinergico delle risorse finanziarie previste dalla precedente normativa in favore di alcune tipologie di enti e di quelle dei nuovi strumenti finanziari istituiti dal Codice;
- la revisione della normativa fiscale applicabile a ciascuna tipologia di ente (alcune norme per entrare in vigore necessitano dell’autorizzazione dell’Unione Europea).
In attuazione del CTS sono stati emanati:
Decreto Ministeriale del 4 luglio 2019
Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore
Decreto Ministeriale del 23 luglio 2019
Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli Enti del Terzo Settore
Decreto Ministeriale del 5 marzo 2020
Adozione della modulistica di bilancio degli Enti del Terzo Settore
Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020
Procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, modalità di deposito degli atti, regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro.
Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD)
Una Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) è un’Associazione con finalità sportive che non persegue scopo di lucro. É quindi un’organizzazione fondata perché più persone si sono accordate per perseguire in modo stabile e continuativo il fine comune di gestire una o più attività sportive svolte in forma dilettantistica. É regolata dalle disposizioni del Codice Civile relative alle associazioni riconosciute e non riconosciute e dall’art. 90 della legge 289/2002.
Un’Associazione Sportiva Dilettantistica si può costituire in forma di Associazione riconosciuta o non riconosciuta con atto scritto nel quale deve essere indicata la sede legale. Attualmente può ottenere la qualifica di Onlus.
Lo Statuto deve contenere:
– la denominazione;
– l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
– l’attribuzione della rappresentanza legale dell’Associazione;
– l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in – — forme indirette;
Come si costituisce un’Associazione Sportiva Dilettantistica ASD?
le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali;
l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
le modalità di scioglimento dell’Associazione;
l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle Associazioni.
Un’Associazione Sportiva Dilettantistica, per vedersi riconosciuto il fine sportivo, deve iscriversi presso il Registro tenuto dal CONI, il quale trasmette annualmente all’Agenzia delle Entrate i dati ai fini di verifica dei presupposti per l’ammissione ai benefici di carattere fiscale.
La nostra Azienda può accompagnarvi nella costituzione e la fase di coordinamento dell’Associazione, fornendovi tutta la consulenza necessaria e il nostro prodotto software in cloud, progettato su misura per gli adempimenti gestionali e fiscali.